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Fatturazione elettronica obbligatoria?

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse potranno essere solo fatture elettroniche. In questo articolo approfondiremo il tema della fatturazione elettronica seguendo la dispensa fornita dalla agenzia delle entrate.

fattura elettronica 2019

Fattura elettronica?

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva, sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale.

N.B.

Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche 
Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it.

Fattura elettronica vs Fattura cartacea

Le differenze sostanziali tra fattura elettronica e fattura cartacea sono due.

La fattura elettronica:

  1. va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
  2. deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

I vantaggi

La fatturazione elettronica permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti.
Quest’ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati.
Infine, essendo certa la data di emissione e consegna della fattura si incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

La fattura elettronica, poi, determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale.

Infatti:

  • gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del Dpr n. 633/1972) non sono più tenuti a tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972)
  • per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di
  • cui all'art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973).
  • qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e descritto nel capitolo 3 di questa guida.